1.Trasferimenti e cessioni di contratto
- Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023, ore 00);
- Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti (da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023, ore 00);
- Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (da lunedì 1° gennaio 2024 a mercoledì 31 gennaio 2024, ore 00);
Per i trasferimenti definitivi in ambito dilettantistico è ammessa la cessione del contratto sportivo, a condizione che la cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la Società cedente (art. 100, co. 1, NOIF).
Relativamente ai trasferimenti temporanei (art. 101, NOIF), in mancanza della possibilità di subentro nel contratto sportivo da parte della Società cessionaria, l’operazione è fattibile con le seguenti modalità:
- Qualora la Società cessionaria non voglia stipulare il contratto sportivo: avvalendosi del vincolo di tesseramento con dichiarazione di prestazione volontaria;
- Qualora la cessionaria non possa subentrare nel contratto sportivo (il caso – ad esempio – di un giovane di serie in apprendistato professionalizzante che passa da Società professionistica a dilettantistica): si stipula un vincolo di tesseramento con dichiarazione di prestazione volontaria.
In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la Società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l’eventuale durata residua, il contratto con la Società concedente il prestito.
Il trasferimento temporaneo, pertanto, può essere accompagnato dalla cessione di contratto nella misura in cui sussistono le condizioni di cedibilità del contratto stesso. L’eventuale cessione comporta che il tesserato renderà la propria prestazione sportiva nell’ambito della cessionaria con eguali garanzie (o superiori) indicate nel contratto ceduto.
Nella misura in cui, come evidenziato in precedenza, il contratto non può essere ceduto, ne deriva che lo stesso viene “congelato” ed il calciatore/calciatrice opera la sua prestazione sportiva presso la cessionaria come volontario/a. Al rientro dal prestito, il calciatore/calciatrice sarà di nuovo soggetto alle condizioni contrattuali previste dal contratto originario, per l’eventuale durata residua.
Il portale LND è stato implementato per consentire il trasferimento definitivo con “Ammissione della cessione del contratto di lavoro sportivo” in quanto la cessione del contratto di lavoro sportivo è ammessa a condizione che la Società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art.100, N.O.I.F. Sempre nel portale LND sono stati inseriti messaggi informativi che forniscono queste indicazioni e guidano le Società per istruire l’eventuale pratica di risoluzione consensuale del contratto tra il calciatore/calciatrice e la Società cedente. Dopo aver creato la pratica viene predisposto un “cassetto” per il caricamento di un documento di cessione contratto. In futuro, inoltre, sarà reso disponibile un format completo del documento di cessione.
E’ stato, altresì, attivato il portale LND per rendere possibile il trasferimento temporaneo sia con cessione del contratto sportivo, sia senza cessione del contratto sportivo, con le seguenti modalità operative:
A) Trasferimento temporaneo con cessione del contratto:
- La Società cedente istruisce la pratica indicando la Società cessionaria e chiude la pratica allegando il contratto originario;
- La Società cessionaria, ricevuta la pratica, la esamina e – sussistendo i requisiti descritti
– la approva senza modificare alcun documento allegato. Subito dopo opererà una pratica di aggiornamento contratto con la quale caricherà un accordo di cessione del contratto per la durata del trasferimento temporaneo;
B) Trasferimento temporaneo senza cessione del contratto:
- La Società cedente istruisce la pratica indicando la Società cessionaria e chiude la pratica allegando il contratto originario;
- La Società cessionaria, ricevuta la pratica, la esamina e – sussistendo i requisiti descritti
– la approva senza modificare alcun documento allegato. Subito dopo opererà una pratica di aggiornamento contratto con la quale opzionerà il rapporto di volontarietà, che avrà la durata del trasferimento temporaneo;
C) Nulla cambia, rispetto al passato, per i trasferimenti temporanei con rapporto volontario o con vincolo annuale o pluriennale
2. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo
La risoluzione consensuale è consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione a titolo temporaneo intervenuti in ambito dilettantistico, ai sensi dell’art. 103bis, comma 5, NOIF. In relazione all’applicazione di tale ultima norma, sono state predisposte dai Sistemi Informativi della LND le modalità degli atti estintivi di un eventuale contratto sportivo stipulato per la Società cessionaria nel primo periodo dei trasferimenti della corrente stagione sportiva 2023/2024.
In tal caso, la Società cessionaria non potrà effettuare una pratica di risoluzione del contratto di lavoro sportivo, ma – poiché si attiverà la norma dell’art. 103bis, co. 5, NOIF (rientro da prestito)
– tale movimento farà cessare il contratto sportivo con la cessionaria, ripristinando il rapporto con l’originaria Società cedente sia nel caso che questo sia stato regolato con contratto sportivo sia che questo sia stato regolato con dichiarazione di prestazione volontaria.
3. Decadenza dal tesseramento per rinuncia
L’art. 107, NOIF, si applica a tutti i soggetti titolari di un tesseramento che NON sono portatori di un rapporto di lavoro sportivo. Questo perché la volontà risolutiva unilaterale (quella della Società sportiva) alla base dell’art. 107 si porrebbe in conflitto con il presupposto della pluralità di parti in causa per la costituzione del contratto sportivo e per la sua risoluzione disciplinata dall’art. 117bis, NOIF.
La gestione è stata implementata sul portale LND attraverso un controllo della posizione dei calciatori/calciatrici che hanno stipulato un contratto di lavoro sportivo. Un apposito messaggio informerà che non è possibile inserire il calciatore in lista di svincolo e che per svincolare il calciatore è necessario risolvere in maniera consensuale il contratto di lavoro sportivo, ai sensi dell’art.117bis, NOIF.
L’art. 107, NOIF, trova pertanto attuazione per i soli atleti/e tesserati/e con dichiarazione di prestazione volontaria, nonché per quelli/e con vincolo annuale o pluriennale transitorio, i quali/le quali potranno essere inseriti/e in lista di svincolo sul portale con le consuete modalità.
4. Modifica 117bis, NOIF, di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n. 128/A del 24 Novembre 2023
E’ stata creata una nuova tipologia di pratica disponibile sul portale LND all’interno del menù “Tesseramento Dilettanti”. E’ possibile creare questa pratica per i soli calciatori/calciatrici che hanno stipulato un contratto di lavoro sportivo.
All’atto della creazione della pratica viene predisposto un cassetto per il caricamento del documento di risoluzione consensuale. Sarà disponibile, inoltre, un format completo del documento di risoluzione consensuale.
La pratica di risoluzione contratto deve essere firmata dalla Società con contestuale apposizione del timbro da parte della stessa, nonché da parte dal calciatore/calciatrice, e successivamente approvata dal Comitato/Divisione/Dipartimento. La risoluzione del rapporto contrattuale
determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui il Comitato/Divisione/Dipartimento ne prende o ne dà atto ufficialmente. Si considera l’ufficialità quella in forma di Comunicato Ufficiale. Il Comitato/Divisione/Dipartimento dovrà inserire la data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento nello spazio appositamente preposto a sistema.
Si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dall’art. 3, dell’Accordo Collettivo F.I.G.C. – L.N.D.
- I.C., gli atti estintivi del contratto devono essere depositati presso il competente Comitato/Divisione/Dipartimento entro e non oltre il giorno successivo alla loro sottoscrizione, ferma restando la decadenza dalle obbligazioni contrattuali a far data dalla loro stipula.
Sarà, altresì, previsto un blocco sul sistema telematico per gli aggiornamenti di posizione proposti dopo il 5/1/2024 da parte di atleti/e che avranno risolto il contratto sportivo.
5. Trasferiment i fra Società del settore professionistico e dilettantistico (da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024, ore 00):
- Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche;
- Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche;
- Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche;
- Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste a Società partecipanti a competizioni non professionistiche;
- Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche.
Per le operazioni di competenza del portale della LND sono in corso le relative attività di implementazione che saranno rese note in tempo utile.