Via Lanciano snc, 67100 L'Aquila (AQ) | Tel 0862.42681 | Fax 0862.65177 | E-mail: segreteria.abruzzo@lnd.it | PEC: lndabruzzo@pec.it

INFO & FAQ * Speciale Covid-19

             emergenzacovidabruzzo@lnd.it 

 

 

Vai allo Sportello Fiscale

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC – PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 2022/23

12 dicembre 2022 (versione 2)

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC – PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 2022/23

6 luglio 2022 (versione 1)

 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC – PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 2021/22

30 aprile 2022 (versione 9)

 

 

 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC – PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 2021/22

30 marzo 2022 (versione 8)

 

 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC – PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 2021/22

19 febbraio 2022 (versione 7)

 

 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC – PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 2021/22

10 febbraio 2022 (versione 6)

 

 

FAQ PROTOCOLLI FIGC STAGIONE SPORTIVA 2021/22

2 febbraio 2022

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC – PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 2021/22

10 gennaio 2022 (versione 5)

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO FMSI “RETURN TO PLAY”

7 gennaio 2022

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC – PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 2021/22

3 dicembre 2021 (versione 4)

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC – PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 2021/22

1° dicembre 2021

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC – PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 2021/22

15 ottobre 2021

 

 

 

 

 

 

SCARICA LA SINTESI DELLE INDICAZIONI MEDICO-SANITARIE

30 agosto 2021

 

 

 

 

 

SCARICA I CHIARIMENTI AL NUOVO PROTOCOLLO FIGC

19 agosto 2021

 

 

 

 

 

 

 

SCARICA LE INTEGRAZIONI AL NUOVO PROTOCOLLO FIGC

10 agosto 2021

 

 

 

 

 

 

 

SCARICA IL NUOVO PROTOCOLLO FIGC 2021/22

4 agosto 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

SCARICA IL PROTOCOLLO RIPRESA ATTIVITA’

6 maggio 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCARICA IL VADEMECUM pdf
(zona gialla, zona arancione, zona rossa)

 

 

 

 

FAQ MINISTERO DELLO SPORT
per i Campionati non di interesse nazionale
(risposte semplificate ad uso calcistico)

 

Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?

L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (p.es. FIGC-LND) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.

L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.

 

Quali sono gli sport di contatto?

In termini generici, ci sono sport che prevedono contatto diretto o indiretto tramite l’attrezzatura sportiva tra i giocatori. A seguito dell’emergenza epidemiologica e dell’esigenza di limitare al massimo le occasioni di contagio, è stato necessario disciplinare la tematica con l’emanazione del decreto del Ministro dello Sport 13 ottobre 2020 che indica quali siano gli sport da contatto e quali di questi sia possibile svolgere in forma individuale.

Per il calcio: Calcio a 11, Futsal, Calcio a 8, Calcio a 7, Beach Soccer.

 

Cosa si intende per “attività individuale”?

Per attività individuale si intende l’attività sportiva o motoria svolta senza contatto con altre persone. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.

 

Cosa si intende per palestra?

Con il termine “palestra” si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso, sia individuale che di squadra.

 

Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale?

Il DPCM del 14 gennaio 2021 dispone che siano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale tramite con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico.

Pertanto la definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.

Si ricorda che in zona rossa sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS.

Per consultare l’elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al sito del CONI.

 

Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?

L’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.

 

Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?

Le palestre scolastiche potranno continuare le loro attività con gli studenti della scuola qualora la normativa non lo impedisca.

Di contro, le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui all’art. 1, comma 10, lettera f) del DPCM del 14 gennaio 2021.

Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati all’art. 1, comma 10, lettera e).

Inoltre, le palestre scolastiche potranno mettere a disposizione eventuali spazi attrezzati all’aperto per le attività che il DPCM consente di svolgere all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e senza alcun assembramento. In questo caso, è inibito l’uso degli spogliatoi interni.

 

È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati?

Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Qualora il parco si trovi in una zona indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), fermo restando il divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 l’attività motoria andrà svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione con l’obbligo del distanziamento e dell’utilizzo del dispositivo di protezione individuale; l’attività sportiva parimenti, andrà svolta esclusivamente all’aperto e in forma individuale, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

 

Dove è possibile svolgere attività motoria (corsa, camminata) e sportiva?

La possibilità di svolgimento dipende dallo scenario dall’inserimento della regione in uno scenario di medio, eleva o massima gravità.

Negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, pertanto è possibile svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, all’aperto ed in forma individuale. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale.

Nelle zone cd arancioni è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

 

È possibile recarsi in comune diverso per frequentare poter praticare attività motoria o un’attività sportiva non disponibile nel proprio comune di residenza?

Le possibilità di spostarsi dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione è disciplinata dai diversi DPCM, anche in considerazione della gravità della situazione epidemiologica. Si rimanda, per un quadro completo alle indicazioni fornite nella pagina di FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri (LINK), ricordando che in ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle zone rosse ed arancioni (in questo caso solo per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune) è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

 

L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?

L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento (2 m.) e delle altre precauzioni previste dai protocolli indicati dalla normativa.

Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.

 

È possibile svolgere attività in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata “attività sportiva all’aperto”?

AI fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

Tuttavia è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto l’aerazione naturale deve essere garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari almeno al 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.

In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.

 

Un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, anche se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?

Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti di livello agonistico, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale consentiti dalla norma e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione), si conferma infatti che, salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale, nelle zone cd. gialle come in quelle cd. arancioni, sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all’aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, è possibile spostarsi tra comuni “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. Tra questi è possibile includere i centri e circoli sportivi.

Per chi non può recarsi presso la sede di allenamento della propria società di appartenenza è consigliabile farsi rilasciare dalla stessa società l’autorizzazione a svolgere allenamenti individuali presso centri sportivi pubblici o privati del comune in cui è possibile svolgere l’attività sportiva

Si ricorda, ove necessario lo spostamento in altro comune, il ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

 

Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli esclusivamente all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Peraltro, sempre all’aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020  individua come sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento.

Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospesi anche gli allenamenti svolti nei centri sportivi e circoli all’aperto.

 

È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?

L’attività delle scuole calcio è sospesa. Tuttavia fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.

Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.